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Allegato
alla Deliberazione G.C. n. 37 del 19 APRILE 2008
Regolamento
per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione |
Articolo
1
Oggetto, finalità, ambito applicativo |
1.
Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i
requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali
di studio, ricerca e consulenza , con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni
d’opera intellettuale, a soggetti esterni all’amministrazione
comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano
in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo
di subordinazione e senza coordinamento con l’attività
del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi
e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt.
2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che
si esauriscono con il compimento di un’attività
circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché
prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare
i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell’Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo
le seguenti tipologie:
a) , afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un
oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Ente,
con la finalità di produrre un risultato che diverrà
proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato;
il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione
scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello
studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività
di speculazione e di approfondimento relative a determinate
materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni,
i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici
programmi da parte dell’Ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite
prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni,
espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni
proposte dall’Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa,
si identificano in prestazioni d’opera intellettuale,
rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere
sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni
d’opera intellettuale rese con continuità e sotto
il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione,
conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti
e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché
dell’art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine
per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della
prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso
pattuito.
5. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo
di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non
comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né
l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente
e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella
sede del Committente.
Il presente Regolamento non si applica:
-Per il patrocinio, la difesa e la rappresentanza in giudizio
dell’Amministrazione
Per gli incarichi inerenti attività notarili, in ragione
del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
-Incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione,
Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo
interno e del nucleo di valutazione;
-di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è
rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
Esulano altresì dalla presente regolamentazione le prestazioni
consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti
di appalto per le quali si applicano le disposizioni normative
vigenti. |
Art.2
Definizioni |
INCARICHI
DI STUDIO
Gli incarichi di studio hanno ad oggetto l’effettuazione
di analisi , di indagini conoscitive , di approfondimenti o
di verifiche e l’acquisizione di informazioni e di dati.
A termine dell’atrt.5 del D.P.R. n.338 /1994 che determina
il contenuto di tali tipi di incarichi , essi si concludono
sempre con la consegna di una relazione scritta finale , nella
quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni
proposte.
INCARICHI DI RICERCA
Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell’Amministrazione e,come per gli incarichi di studio
, hanno ad oggetto l’effettuazione di analisi, di indagini
conoscitive,di approfondimenti o di verifiche e l’acquisizione
di informazioni e di dati.
INCARICHI DI CONSULENZA
Consistono nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche
ad esperti esterni per assicurare all’amministrazione
supporti specialistici,il cui contenuto coincide con il contratto
di prestazione d’opera intellettuale (ex art.2229-2238
c.c.)
Valgono a titolo indicativo le seguenti esemplificazioni:
-studio e soluzione di questioni inerenti all’attività
dell’Amministrazione committente;
-prestazione professionali finalizzate alla resa di pareri,
valutazioni,espressioni di giudizi;
-consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale
e del patrocinio dell’Amministrazione.
INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Con l’affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione
esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo.
La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata
nel titolo III del libro V del c.c.relativo,da un lato, al
contratto d’opera (artt.2222-2238 c.c.) ovvero al contratto
avente ad oggetto il compimento , a titolo oneroso , di un’opera
o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, dall’altro,
al contratto d’opera intellettuale (Artt.2229-2238 codice
civile).ovvero al contratto svolto personalmente da coloro
che esercitano attività professionali ,vale adire attività
il cui esercizio è condizionato all’iscrizione
in albi e/o elenchi (es.avvocati, ingegneri, architetti, ecc),
sono a titolo esemplificativo anche i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro occasionale. |
Articolo 3
Ricorso ai collaboratori esterni. |
1.
Per esigenze cui non si può far fronte con il personale
in servizio, l’Amministrazione può conferire incarichi
individuali, ad esperti di comprovata specializzazione universitaria,
con contratti di lavoro autonomo.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze
è fissata complessivamente in Euro5000,00 (cinquemila).
Tale somma è debitamente stanziata negli strumenti di
programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria,
per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono
riguardare attività generiche o comunque riconducibili
ai contenuti professionali del personale in servizio presso
l’Ente. |
Articolo
4
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali. |
1.
Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all’amministrazione
comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria,
in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente
risultare dall’atto di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale
deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite
dall’ordinamento all’Ente;
b) l’oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente
illustrato mediante programmi di attività, o progetti
specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione
è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze
o di contributi di qualificata professionalità;
c) l’Ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza,
all’interno della propria organizzazione, delle strutture
e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico
ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione
quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono
richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni,
abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti
l’iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi
documentati di alta specializzazione in ambiti professionali
particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia
o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove
professionalità o a professioni non regolate specificamente;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione;
f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve
essere strettamente correlato alla effettiva utilità
che può derivare all’Ente dalla esecuzione della
prestazione oggetto dell’incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della
procedura comparativa di cui all’art. 6, salvo quanto
previsto dal successivo art. 7;
h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto
di interesse tra il contraente e l’Ente.
2 Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito
negativo della verifica condotta dal Dirigente di settore
allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo
qualitativo o quantitativo, all’interno della propria
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali
idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili
ed in servizio all’interno dell’Ente |
Articolo
5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative. |
| 1.
Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione
con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni
e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto
opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula
devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti
professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti
rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi
da realizzare. |
Articolo
6
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante
procedure comparative. |
1.
Il Dirigente competente procede alla selezione dei candidati
partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti
professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati
dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso,
avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze
e le finalità istituzionali che si intendono perseguire
con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma
o nel progetto.
2. All’esito della valutazione è stilata una graduatoria
di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti
a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato
del Dirigente competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale
o coordinata e continuativa. |
Articolo
7
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di
procedura comparativa. |
1.
In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente
competente può conferire gli incarichi in via diretta,
senza l’esperimento di procedure di selezione, quando
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di
cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate
le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla
lettera di invito;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati
e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni
per la realizzazione dei programmi di attività, degli
obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente,
che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali
particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano
l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative
di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica
o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse
alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari
interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che
uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione
richiesto;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati
o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’Unione
Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche
tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure
comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti
attuatori.
e) Per incarichi non superiori a € 1000,00.
2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via
diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale
o degli Assessori, appositamente costituiti per l’esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla
legge. |
Articolo
8
Liste di accreditamento di esperti. |
1.
L’Ente può istituire una o più liste di
accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali.
Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento
per invitare alle procedure comparative di selezione un numero
di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro
di confronto e comunque non inferiore a tre. |
Articolo
9
Disciplinare di incarico. |
1.
Il Dirigente competente- formalizza l’incarico conferito
mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di
natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi
per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla
tipologia, alla qualità e alla quantità della
prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio
e la maggiore utilità per l’Ente. Il pagamento
è comunque condizionato alla effettiva realizzazione
dell’oggetto dell’incarico. |
Articolo
10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. |
1.
Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3,
c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento,
quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati
richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità
e sotto il coordinamento del Dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione
e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale
agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse,
secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal
Dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali
autonomi né compiti di rappresentanza dell’Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario
predeterminato, la sua attività può essere esercitata
presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive
impartite dal Dirigente competente, il quale mette eventualmente
a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici
strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata
I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico
del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione
all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione
all’I.n.a.i.l. sono a carico dell’Amministrazione,
che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore.
Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea
certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché
degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore,
le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione
sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare
d’incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi
tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale. |
Articolo
11
Pubblicizzazione degli incarichi. |
1.
L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti
mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di
elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica,
contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del
consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato
conferito, l’oggetto, la durata ed il compenso. |
Articolo
12
Disposizioni finali. |
1.
L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in
violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione
della Corte dei Conti competente per territorio. |
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