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Allegato alla Deliberazione G.C. n. 37 del 19 APRILE 2008
Regolamento
per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all’Amministrazione
Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo
1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale, a soggetti esterni all’amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell’Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) , afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’Ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
Il presente Regolamento non si applica:
-Per il patrocinio, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
Per gli incarichi inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento;
-Incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione,
Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
-di progettazione e di direzione lavori, la cui disciplina è rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento.
Esulano altresì dalla presente regolamentazione le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni normative vigenti.
Art.2
Definizioni
INCARICHI DI STUDIO
Gli incarichi di studio hanno ad oggetto l’effettuazione di analisi , di indagini conoscitive , di approfondimenti o di verifiche e l’acquisizione di informazioni e di dati. A termine dell’atrt.5 del D.P.R. n.338 /1994 che determina il contenuto di tali tipi di incarichi , essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale , nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

INCARICHI DI RICERCA
Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione e,come per gli incarichi di studio , hanno ad oggetto l’effettuazione di analisi, di indagini conoscitive,di approfondimenti o di verifiche e l’acquisizione di informazioni e di dati.

INCARICHI DI CONSULENZA
Consistono nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche ad esperti esterni per assicurare all’amministrazione supporti specialistici,il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex art.2229-2238 c.c.)
Valgono a titolo indicativo le seguenti esemplificazioni:
-studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’Amministrazione committente;
-prestazione professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,espressioni di giudizi;
-consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’Amministrazione.

INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Con l’affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo.
La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata nel titolo III del libro V del c.c.relativo,da un lato, al contratto d’opera (artt.2222-2238 c.c.) ovvero al contratto avente ad oggetto il compimento , a titolo oneroso , di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, dall’altro, al contratto d’opera intellettuale (Artt.2229-2238 codice civile).ovvero al contratto svolto personalmente da coloro che esercitano attività professionali ,vale adire attività il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in albi e/o elenchi (es.avvocati, ingegneri, architetti, ecc), sono a titolo esemplificativo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro occasionale.

Articolo 3
Ricorso ai collaboratori esterni.
1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, l’Amministrazione può conferire incarichi individuali, ad esperti di comprovata specializzazione universitaria, con contratti di lavoro autonomo.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissata complessivamente in Euro5000,00 (cinquemila).
Tale somma è debitamente stanziata negli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l’Ente.
Articolo 4
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.
1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all’amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordinamento all’Ente;
b) l’oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
c) l’Ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l’Ente.

2 Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dal Dirigente di settore allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente

Articolo 5
Selezione degli esperti mediante procedure comparative.
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
Articolo 6
Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.
1. Il Dirigente competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. All’esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del Dirigente competente.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Articolo 7
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di invito;
b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori.
e) Per incarichi non superiori a € 1000,00.

2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
Articolo 8
Liste di accreditamento di esperti.
1. L’Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.
2. Il Dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
Articolo 9
Disciplinare di incarico.
1. Il Dirigente competente- formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico.
Articolo 10
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Dirigente competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’I.n.a.i.l. sono a carico dell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d’incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura dei Servizi del Personale.
Articolo 11
Pubblicizzazione degli incarichi.
1. L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata ed il compenso.
Articolo 12
Disposizioni finali.
1. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.